TEMA: "IL LUNGO PERCORSO DEI DIRITTI UMANI"
- Dettagli
-
Pubblicato Sabato, 18 Luglio 2015 21:48
CITTADINI E NON SUDDITI, UN PERCORSO STORICO GIURIDICO GUIDATO DALL'AVVOCATO ENZO BARAZZA

"Conferenza dell'avvocato tributarista Enzo Barazza sui diritti dell'uomo al Rotary lignanese. E' stato questo l'importante esordio alla presidenza del sodalizio, per il neonominato Mario Andretta.
La data, il 14 luglio scorso richiamava quasi obbligatoriamente la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino ribaditi dalla rivoluzione francese del 1789, ha ricordato l'avvocato Barazza - ex sindaco della città di Udine - ma va sollecitata anche una riflessione più ampia sulla storia dell'Europa
che attraversa il periodo napoleonico, lo Statuto Albertino del 1848 e che in un processo perennemente orizzontale si attesta fino alla Costituzione Repubblicana italiana del 1948. Un tempo, ha ricordato il relatore, in cui i cittadino è divenuto tale superando il limite di suddito. Barazza, in una vera e propria lectio magistralis, ha poi richiamato nascita e funzioni dell'Onu e dell'Unione Europea che hanno consegnato un dopoguerra di civiltà e di crescita sociale e umana, che ha fatto sempre di più propri i diritti fondamentali di proprietà ,alla vita, di libertà personale, di giusto processo.
L'avvocato Barazza ha dunque sollecitato i presenti a considerare e studiare accuratamente il ruolo della Corte EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, organismo che il 4 novembre al 50 ha emanato 14 articoli e poi protocolli addizionali, principi fondamentali ai quali persino la Corte di Cassazione italiana dovrà sempre di più fare riferimento.
La prima conferenza della Presidenza Andretta, al Rotary lignanese si è conclusa con un ampio ventaglio di domande che hanno sottolineato l'interesse dell'uditorio e l'altissimo profilo del relatore che in un quadro filosofico giuridico ed economico ha esplicitato diritti e doveri, facendo anche qualche accenno alla contemporaneità. Non poteva mancare un riferimento alla Grecia , uno dei dodici stati fondatori della nuova Europa. (Vito Sutto)"
Così il prof. Sutto ha riassunto un tema appassionante illustrato da un relatore d’eccezione, il nostro socio Enzo Barazza, in una splendida serata d’estate sul mare. Sul tavolo volumi originali dell’epoca e sullo sfondo i pannelli con una selezione dei testi più attuali. Sulla terrazza del bar Sabbiadoro, protesa verso la spiaggia, Il tempo è scivolato via senza accorgersene e solo la promessa di sviluppare in una nuova serata alcuni spunti nati dalla discussione ha consentito di concludere il tema.
Nell’impossibilità di trascrivere l’avvincente illustrazione riportiamo, per chi ha perso questa occasione, semplicemente una sintesi dei testi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: "Convention européenne des droits de l'Homme"), una Convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.
La lettura aggiunge al valore dei principi esposti anche una base fondamentale per l’autonoma presa di coscienza della possibilità concreta di farvi ricorso all’occorrenza.
CEDU Roma, 4.XI.1950
ARTICOLO 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita (…).
ARTICOLO 3 - Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
ARTICOLO 4
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio (…)
ARTICOLO 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà (…)
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua e lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico (…)
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione, ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinchè decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione
ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge (…)
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (…)
ARTICOLO 7 - Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
ARTICOLO 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto (…)
ARTICOLO 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. (…)
ARTICOLO 10 - Libertà di espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (…)
ARTICOLO 11 - Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. (…)
ARTICOLO 12 - Diritto al matrimonio
A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.
ARTICOLO 13 - Diritto a un ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.
ARTICOLO 14 - Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
CEDU - Protocollo addizionale Parigi, 20.III.1952
ARTICOLO 1 - Protezione della proprietà
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. (…)
ARTICOLO 2 - Diritto all’istruzione
Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
ARTICOLO 3 - Diritto a libere elezioni
Le alte Parti Contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
CEDU - Protocollo no. 4 Strasburgo, 16.IX.1963
ARTICOLO 1 - Divieto di imprigionamento per debiti
Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale
ARTICOLO 2 - Libertà di circolazione
1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio. (…)
ARTICOLO 3 - Divieto di espulsione dei cittadini
1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.
ARTICOLO 4 - Divieto di espulsione collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate
CEDU - Protocollo no. 7 Strasburgo, 22.XI.1963
ARTICOLO 2 - Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge. (…)
ARTICOLO 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato (…)
ARTICOLO 4 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. (…)
ARTICOLO 5 - Parità tra i coniugi
I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento.
Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.
CEDU - Protocollo no. 12 Roma, 4.XI.2000
ARTICOLO 1 - Divieto generale di discriminazione
1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione (…)
CEDU - Protocollo no. 13 Vilnius, 3.V.2002
ARTICOLO 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.